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Incompatibilità dell’agente immobiliare: quali altre professioni non si possono fare?

Incompatibilità dell'agente immobiliare

L’incompatibilità dell’agente immobiliare è un argomento da tenere bene in considerazione per tutti coloro che vogliono scoprire meglio questa professione. All’interno del nostro blog abbiamo visto come la figura dell’agente immobiliare si presti a diventare un secondo lavoro, soprattutto per quelle persone che vogliono cominciare a piccoli passi una nuova avventura.

I professionisti nel mercato immobiliare infatti difficilmente iniziano la propria carriera lanciandosi a capofitto; una volta ottenuti i requisiti per diventare un agente, in molti hanno tenuto la loro vecchia professione e hanno mosso i primi passi con cautela. Naturalmente, anche nel nostro campo sono necessari tempo e dedizione per avere successo nella propria carriera; ad un certo punto è necessario fare una scelta e capire se concentrarsi su questa strada o lasciar perdere.

Ma ci sono dei casi in cui non è possibile operare nel mercato? In questo articolo vedremo proprio i casi di incompatibilità dell’agente immobiliare, cioè le situazioni in cui non è proprio possibile svolgere una doppia professione; situazioni che sono molto cambiate dopo la legge Europea del 2018 in materia di regolamentazione della nostra figura professionale.

Incompatibilità dell’agente immobiliare: cosa prevedeva la legge 39/1989

La legge n° 39 del 3 febbraio 1989, cioè quella che regolamenta la mediazione immobiliare, è rimasta in vigore fino a marzo 2019 e, nella sua versione pre riforma, prevedeva quanto segue:

«L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:

  • con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio dell’attività di mediazione;
  • con l’iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;
  • con l’esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare»

In pratica, chi decideva di fare l’agente immobiliare o, più in generale, l’agente d’affari in mediazione, non poteva fare altro; il mediatore immobiliare quindi aveva il divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività sia che fosse in proprio (come imprenditore o libero professionista) sia come dipendente.

Questo tipo di regolamentazione così severa veniva giustificata dal legislatore con la tutela della clientela e la garanzia di terzietà del mediatore. È evidente che un provvedimento del genere risultasse eccessivo anche ai meno esperti; sebbene sia importante tutelare il cliente finale dal possibile conflitto di interesse del mediatore, una totale negazione di qualsiasi altra attività lavorativa non era certo la risposta più adatta per questa professione.

Cosa cambia con la legge europea del 2018

Dopo la riforma richiesta dalla legge Europea del 2018, la legge n°39/1989 ha visto modificato il proprio testo con delle nuove condizioni:

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«L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi»

Si tratta di un cambiamento molto importante perché per il mediatore immobiliare è ammessa qualsiasi altra attività, fatto salvo solo poche eccezioni. Nello specifico, i casi di incompatibilità dell’agente immobiliare si riferiscono solo a:

  • imprenditori del mercato immobiliare ed edile
  • liberi professionisti che operano nel mercato immobiliare (ad esempio geometri edili, architetti del ramo immobiliare, certificatori energetici e amministratori di condominio)
  • lavoratori impiegati in istituti bancari, finanziari ed assicurativi

Con questo cambiamento nella norma quindi la multidisciplinearietà dell’agente immobiliare si fa più concreta, e diventa sicuramente un fattore trainante per tutte quelle persone incerte che non sono sicure se lanciarsi nel mercato. A questo punto però sorge una domanda collegata: è conveniente per una agenzia offrire una moltitudine di servizi al cliente finale o conviene invece specializzarsi in un servizio unico?

Meglio specializzarsi o dare più servizi possibile?

In questo caso è opportuno partire da una massima di riferimento: è difficile fare tutto, ed è ancora più difficile farlo bene. Per ogni aspetto del nostro lavoro occorre essere continuamente aggiornati, e il mondo immobiliare è composto di moltissimi elementi per le quali serve essere molto preparati. Formazione e aggiornamento poi devono essere supportati da una buona erogazione del servizio e una dedizione particolare per il cliente finale: tutto ciò diventa molto difficile per un’agenzia, figuriamoci per una persona sola.

Offrire tantissimi servizi quindi non è una soluzione.

Perché quindi voler strutturare un’agenzia immobiliare come un supermercato? Conviene dedicarsi ad un solo business specifico, e offrire così al cliente finale un servizio completo su quel settore in particolare. Ecco perché noi di Affitta Presto abbiamo deciso di focalizzarci sul mercato degli affitti: con un mercato in crescita costante (anche in momenti di crisi per altri settori) e solitamente poco considerato dalle tradizionali agenzie immobiliari, è sicuramente il settore dove poter iniziare una soddisfacente carriera lavorativa.

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